IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta' seduta del 23 gennaio 1987-29 settembre 1989, senato accademico seduta del 7 luglio 1987-3 aprile 1990, consiglio di amministrazione seduta del 16 luglio 1987-30 maggio 1990); Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 marzo 1989; Vista la ministeriale del 3 settembre 1990, prot. n. 2909; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 220 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in informatica. Scuola diretta a fini speciali in informatica Art. 221. - E' istituita la scuola diretta a fini speciali di informatica presso l'Universita' degli studi di Palermo. La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati, e piu' in generale delle informazioni. La scuola rilascia il diploma in informatica. Art. 222. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di sessanta studenti. Art. 223. - Concorrono alla costituzione della scuola le facolta' di ingegneria, scienze ed economia e commercio e i dipartimenti di ingegneria elettrica, tecnologia e produzione meccanica e matematica ed applicazioni. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 224. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1 Anno: istituzioni di matematica; introduzione agli algoritmi ed alla programmazione; architettura degli elaboratori; linguaggi e metodi di programmazione; due insegnamenti tra quelli opzionali. 2 Anno: sistemi per l'elaborazione dei dati; basi di dati; sistemi informativi; tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali. Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti: applicazioni della ricerca operativa; applicazioni gestionali; automazione degli uffici; automazione industriale; calcolo numerico; elementi di elettronica; elementi di progettazione di sistemi digitali; fondamenti di informatica; informatica grafica; matematica computazionale; probabilita' e statistica; progettazione e produzione assistita da calcolatore; sistemi operativi; sistemi esperti; tecniche di produzione software; telematica e sistemi distribuiti. Gli insegnamenti di "linguaggi e metodi di programmazione" e di "sistemi per l'elaborazione dei dati" sono a prevalente carattere tecnico pratico. Gli insegnamenti architettura degli elaboratori, applicazione della ricerca operativa, automazione industriale, applicazioni gestionali, calcolo numerico, elementi di elettronica, elementi di progettazione di sistemi digitali, fondamenti di informatica, istituzioni di matematica, probabilita' e statistica, sono costituiti con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di laurea o di diploma. Art. 225. - Gli insegnamenti prevedono attivita' pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attivita' sperimentali. Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno, gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indichera' l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee. I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola. Art. 226. - E' obbligatorio un tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali del 2 anno, ed ha la durata di almeno ottanta ore. Art. 227. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 5 novembre 1990 Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI